LEGGE 38

PUNTI CHIAVE ed INTENTI

 

La presente legge tutela il diritto del cittadino ad  accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.

    Viene  tutelato e garantito l'accesso  alle  cure palliative e alla terapia  del  dolore  da  parte  del  malato al fine di assicurare il  rispetto  della  dignita'  e  dell'autonomia  della persona  umana,  il  bisogno  di   salute,  l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita'  delle  cure  e  la  loro  appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

  Le strutture  sanitarie  che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un  programma
di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
    a) tutela della  dignita'  e  dell'autonomia  del  malato,  senza alcuna discriminazione;
 
    b) tutela e promozione della qualita'  della  vita  fino  al  suo termine;
 
    c)  adeguato  sostegno  sanitario  e  socio-assistenziale   della persona malata e della famiglia.

Si definiscono i termini di : 
 
    a) « cure palliative »: l'insieme degli  interventi  terapeutici,
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata  sia  al
suo nucleo familiare, finalizzati  alla  cura  attiva  e  totale  dei
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da  un'inarrestabile
evoluzione  e  da  una  prognosi  infausta,  non  risponde   piu'   a
trattamenti specifici; 
 
    b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici  e
terapeutici volti  a  individuare  e  applicare  alle  forme  morbose
croniche idonee e appropriate  terapie  farmacologiche,  chirurgiche,
strumentali,  psicologiche  e  riabilitative,  tra  loro   variamente
integrate,    allo    scopo    di    elaborare    idonei     percorsi
diagnostico-terapeutici  per  la  soppressione  e  il  controllo  del
dolore; 
 
    c) « malato »: la persona affetta da una patologia  ad  andamento
cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie  o,  se  esse
esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai  fini  della
stabilizzazione della malattia o di  un  prolungamento  significativo
della vita, nonche' la persona  affetta  da  una  patologia  dolorosa
cronica da moderata a severa; 
 
    d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e  la  rete
nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita'
assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio
e costituite dall'insieme delle strutture  sanitarie,  ospedaliere  e
territoriali, e assistenziali, delle  figure  professionali  e  degli
interventi diagnostici e  terapeutici  disponibili  nelle  regioni  e
nelle  province  autonome,   dedicati   all'erogazione   delle   cure
palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della  malattia,
con particolare riferimento alle  fasi  avanzate  e  terminali  della
stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari; 
 
    e)  «  assistenza  residenziale  »:  l'insieme  degli  interventi
sanitari,  socio-sanitari  e  assistenziali  nelle  cure   palliative
erogati ininterrottamente  da  equipe  multidisciplinari  presso  una
struttura, denominata « hospice »; 
 
    f)  «  assistenza  domiciliare  »:  l'insieme  degli   interventi
sanitari,   socio-sanitari   e   assistenziali    che    garantiscono
l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al  domicilio
della persona malata, per cio' che riguarda  sia  gli  interventi  di
base, coordinati dal medico di medicina generale,  sia  quelli  delle
equipe specialistiche  di  cure  palliative,  di  cui  il  medico  di
medicina generale e' in ogni caso parte  integrante,  garantendo  una
continuita' assistenziale ininterrotta; 
 
    g) « day hospice »: l'articolazione organizzativa  degli  hospice
che eroga  prestazioni  diagnostico-terapeutiche  e  assistenziali  a
ciclo diurno non eseguibili a domicilio; 
 
    h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »:  l'insieme
degli interventi sanitari  e  assistenziali  di  terapia  del  dolore
erogati in regime  ambulatoriale,  di  day  hospital  e  di  ricovero
ordinario e sul territorio da equipe specialistiche. 
 
Gli altri articoli salienti della legge prevedono:
 

ART. 4 Le Campagne di informazione ART. 5 Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore .

ART. 6  Progetto Ospedale-Territorio senza dolore.
 
ART. 7  Obbligo di riportare la rilevazione del dolore nella cartella clinica in ospedale
ART. 8  Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario.
ART. 9  Monitoraggio ministeriale per la  terapia del dolore.
ART. 10  Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali per i malati.